Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico

L’Ordine dei Medici Chirurghi ha formulato istanza di interpello relativamente alle modalità di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori.

Sono stati sollevati dubbi su questa tematica, con riferimento a se fosse giustificato chiedere al Medico Competente di poter inserire, all’interno di un data base aziendale, i dati sanitari; se fosse sufficiente anche solo limitarsi all’inserimento dei giudizi di idoneità e le possibili limitazioni.

Obblighi del Medico Competente

Secondo l’articolo 25, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 81/08, “il Medico Competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente”.

Tenuta della documentazione

Secondo l’articolo 53, comma 1, “è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo”.

Requisiti (presenti nell’articolo 53, comma 2 e comma 4):

  • L’accesso alle funzioni del sistema è consentito solo ai soggetti espressamente abilitati dal Datore di Lavoro;
  • Essendo dati sensibili, la validazione delle informazioni da inserire è consentito solo a persone responsabili;
  • Le informazioni devono essere conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria che siano implementati da programmi di protezione e di controllo da possibili minacce virali;
  • La documentazione, sia cartacea sia informatica, deve essere custodita rispettando la protezione dei dati personali.

Risposta della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Così come si evince dall’articolo 53, comma 1 del Decreto Legislativo 81/08, è consentito l’uso di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione.

Per la cartella sanitaria e di rischio, però, è necessario adottare soluzioni concordate tra Datore di Lavoro e Medico Competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al Medico Competente e non permettano né al Datore di Lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di custodia della documentazione sanitaria contatta Carlotta Tronconi Consulente per la Sicurezza sul Lavoro presso Miller Group: carlotta.tronconi@millergroup.it

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