Tassazione agevolata per premi di risultato: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 270 del 20 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni sulla tassazione agevolata per premi di risultato anche in caso di rideterminazione del periodo congruo per Covid-19

In tema di regime di tassazione agevolata per premi di risultato di ammontare variabile, erogati in esecuzione di contratti aziendali, la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19, attestata nell’accordo aziendale, non osta all’applicazione del regime agevolato stesso, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 270 del 20 aprile 2021.

La legge di Stabilità 2016 prevede un regime di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10%, dei premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto 25 marzo 2016 emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’art. 2, comma 2, del decreto stabilisce che i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo.

Al riguardo, la circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, redatta d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha precisato che per periodo congruo deve intendersi il periodo di maturazione del premio di risultato, ovvero l’arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato.

La durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale o infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo considerato.

Il risultato precedente può essere costituito dal livello di produzione del semestre o dell’anno o anche del triennio precedente il semestre considerato, purché si tratti di un dato precedente a quest’ultimo e non un dato remoto, non idoneo a rilevare un incremento attuale di produzione.

Non è, pertanto, sufficiente che al termine del periodo di maturazione del premio, l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

In ragione, della funzione incentivante delle norme in esame, come ribadito anche nei documenti di prassi emessi dall’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è ritenuto che il regime fiscale di favore possa applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati al termine del periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

Per questo motivo, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.

Ne consegue che la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19, attestata nell’accordo aziendale, non osti all’applicazione del regime agevolato, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulla tassazione agevolata per premi di risultato anche in caso di rideterminazione del periodo congruo per Covid-19, scrivi a Diego Albergoni, diego.albergoni@millergroup.it, Co-Founder e Consulente del Lavoro di Miller Group.

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