Sicurezza nei magazzini: l’utilizzo delle scarpe antinfortunistiche

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro occorre dedicare un capitolo anche all’utilizzo delle scarpe antinfortunistiche. In questo articolo vi spieghiamo quali caratteristiche devono avere e come evitare le sanzioni.

Il magazzino è una struttura logistica che, insieme alle attrezzature di stoccaggio e movimentazione, alle risorse umane e gestionali, consente di regolare le differenze tra i flussi di entrata delle merci (ricevute dai fornitori o dai centri produttivi ad esempio) e quelli di uscita (le merci inviate alla produzione o la vendita).

In altre parole, il magazzino permette alle aziende di ricevere, conservare e distribuire (o smistare) le referenze. Tali flussi solitamente sono coordinati e questo è uno dei motivi per i quali si ricorre allo stoccaggio.

Come riportato nell’allegato VIII del D.Lgs 81/08, in presenza di rischi meccanici, quali ad esempio caduta di oggetti o schiacciamenti della parte anteriore del piede, cadute e urti sul tallone, cadute per scivolamento, calpestamento di oggetti appuntiti o taglienti è obbligatorio l’adozione di specifiche calzature per uso professionale al fine di ridurre tali rischi.

È necessario, prima di tutto, ricordare che con la sigla D.P.I. (Dispositivo di Protezione Individuale) si intende qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata da una persona allo scopo di proteggersi contro i rischi per la salute, come definito dal D.lgs. 81/2008 e dal D.lgs.475/1992 e recentemente modificato dal D.lgs. 17/2019 (“dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza”).

Scarpe antinfortunistiche

La norma EN 345 è quella volta a definire le caratteristiche specifiche delle scarpe di sicurezza ad uso professionale. Queste scarpe devono essere sempre munite di puntale in grado di proteggere dagli urti fino a un livello di energia di 200 Joule. Il puntale, in pratica, deve proteggere le dita dei piedi da un oggetto, pesante 20 kg, che cade da un’altezza di un metro, mosso da forze pari a 1500 N (come se pesasse 150 kg). 

La certificazione minima richiesta per una calzatura antinfortunistica è SB (scarpe e stivali), ossia Sicurezza Base.

Di seguito un elenco completo delle certificazioni in essere:

  • Una scarpa antinfortunistica con certificazione S1 è dotata di un puntale d’acciaio a protezione delle dita dei piedi e di suola antistatica, caratterizzata da un sistema per l’assorbimento dell’energia posto nella zona del tallone. Non ha una lamina anti perforazione. Le scarpe di tipo S1 sono indicate per chi non corre particolari rischi per la pianta del piede come, ad esempio, magazzinieri, operatori alberghieri e dell’industria alimentare;
  • le caratteristiche delle calzature antinfortunistiche con certificazione S2sono del tutto simili a quelle afferenti alla tipologia S1 (non c’è protezione per la pianta del piede), ma sono costituiti da materiali impermeabili. Le S2 sono indicate per chi lavora a contatto con liquidi di vario genere;
  • aumentando il livello di sicurezza troviamo le scarpe antinfortunistiche più comuni, dette S3 ma anche S1P e S2P, che hanno le caratteristiche delle già descritte calzature S1 e S2, ma dotate di lamina anti perforazione;
  • le scarpe antinfortunistiche che hanno certificazione S4 o S5 sono in realtà stivali, impermeabili al 100%. Gli stivali con certificazione S4 hanno le stesse caratteristiche delle scarpe S2, mentre quelli con certificazione S5 quelle delle calzature S3. Si tratta di stivali generalmente usati nei cantieri e nelle aree portuali.

L’efficienza del D.P.I.

Le indicazioni della normativa vigente specificano chiaramente che non è sufficiente dotare il Lavoratore dell’idoneo Dispositivo di Protezione Individuale, ma è anche necessario che si preoccupi del mantenimento dell’efficienza dello stesso nel tempo.

Con l’articolo 77, comma 4 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro è obbligato a mantenere costantemente nel tempo le caratteristiche specifiche dei DPI (quali ad esempio, l’impermeabilità, la fluorescenza, la resistenza alla Perforazione, la resistenza all’urto, ecc.) e ciò deve valere anche per gli indumenti di lavoro che possono assumere le caratteristiche necessarie per rientrare nella definizione di Dispositivo di Protezione Individuale.

A tale scopo il Datore di Lavoro dovrà altresì preoccuparsi non solo di dotare i lavoratori degli idonei Dispositivi di protezione Individuale, ma dovrà anche preoccuparsi di mantenerli in buono stato di conservazione, di pulizia e di funzionalità.

L’obbligo di vigilanza sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale

Per quanto riguarda l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro, la giurisprudenza è univocamente orientata nel ritenere che il datore di lavoro ha l’obbligo di procedere ad una continua e persistente vigilanza sull’operato dei propri lavoratori, allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, e di evitare che si verifichino condotte negligenti o imprudenti.

Questo principio è stato oggetto di un’esplicita previsione normativa sia in tema di attrezzature di lavoro, sia in tema di DPI, risolventesi nell’imporre al datore di lavoro la responsabilità relativa al loro “corretto utilizzo e mantenimento in efficienza”.

Possibili sanzioni relative ai Dispositivi di Protezione

Relativamente al non rispetto delle norme in vigore sono previste alcune sanzioni. Ecco quali.

  • Per il datore di lavoro o il dirigente che non provvede a fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente, è previsto l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro;
  • per il datore di lavoro o il dirigente che non richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione, è previsto l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro;
  • per i Lavoratori che non osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale e che non provvedono a utilizzare e munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente, è previsto l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro.

Le scarpe antinfortunistiche sono quindi un elemento necessario e obbligatorio per la sicurezza sul lavoro dei dipendenti nei magazzini, ecco perché diventa d’obbligo per l’azienda fornirle e vigilare costantemente affinché tutte le procedure di sicurezza siano rispettate.

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