Sgravio contributivo donne 2021: la guida della Fondazione Studi Consulenti del lavoro

Con l’approfondimento dell’11 novembre 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha fornito un vero e proprio vademecum sull’esonero contributivo per l’assunzione donne, secondo le previsioni dettate dalla Legge di Bilancio 2021, alla luce delle istruzioni operative rilasciata dall’INPS con il messaggio 3809 del 5 novembre 2021, che rende di fatto fruibile l’agevolazione rimasta per mesi sospesa in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea.

In questo articolo riportiamo le peculiarità principali.

A chi spetta

Lo sgravio contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con esclusione della pubblica Amministrazione.

Le condizioni

Ai fini della legittima fruizione dello sgravio, devono sussistere le seguenti condizioni per la lavoratrice:

  • over 50 disoccupata da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, priva di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residente in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere;
  • di qualsiasi età, priva di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Per il datore di lavoro, invece:

  • ottemperanza agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
  • regolarità del DURC;
  • rispetto degli accordi e CCNL nazionali, territoriali o aziendali;
  • rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni contributive;
  • incremento netto occupazionale, ossia l’incremento netto (in termini di U.L.A.) del numero dei dipendenti in forza rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, al netto degli eventi derivanti da dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Come usufruirne

I datori di lavoro interessati devono trasmettere compilare e trasmettere online il modulo 92-2012, presente all’interno del “Cassetto previdenziale. Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.

Tipologie contrattuali e misura

L’esonero contributivo spetta, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, nei casi di assunzione a tempo determinato e indeterminato, nonché́ nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Nel caso di contratto a tempo determinato la durata dell’esonero contributivo è di dodici mesi. L’incentivo per tale tipologia contrattuale spetta anche nel caso di proroga del contratto, fermo restando la durata di dodici mesi complessivi.

Se il contratto è stipulato a tempo indeterminato, la durata è invece di diciotto mesi. La riduzione si rende applicabile anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto da tempo determinato originariamente non agevolato.

Ulteriori condizioni

L’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà̀ applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.

Per ulteriori dettagli in merito scrivi a Diego Albergoni, diego.albergoni@millergroup.it, Co-Founder e Consulente del Lavoro di Miller Group.

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