Lavoro con minori senza acquisizione del casellario giudiziale: sanzioni applicabili

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto sulla determinazione delle sanzioni applicabili alla instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di lavoratori addetti a mansioni che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Alcune attività lavorative richiedono un contatto diretto con minori, per questa ragione risulta obbligo per il datore di lavoro, richiedere il casellario giudiziale, che attesti l’idoneità del soggetto allo svolgimento dell’attività professionale.

L’articolo 2, D.Lgs. 39/2014, prevede infatti l’obbligo per il datore di lavoro che intenda impiegare al lavoro soggetti per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di richiedere al lavoratore il casellario penale, nel quale si riportino, se esistenti, i reati di:

  • prostituzione minorile;
  • pornografia minorile;
  • detenzione di materiale pornografico;
  • iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
  • adescamento di minori.

Con la circolare 9/2014 è stato chiarito che il certificato dovrà essere richiesto, prima di effettuare l’assunzione, ovvero nella misura in cui, venuto a scadenza il contratto, il datore di lavoro stipuli un nuovo contratto con lo stesso prestatore, per tutti quei rapporti di lavoro costituiti dal 6 aprile 2014, data di entrata in vigore del provvedimento.

Pertanto, non dovrà essere richiesto per i lavoratori assunti in azienda, prima di quella data.

Tale certificazione, che ha una validità di sei mesi dalla sua emissione, va richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, attraverso la compilazione del modulo preposto (modello 3BIS) e, presentando un documento in corso di validità, all’ufficio locale del casellario presso la Procura della Repubblica.

Ai fini della privacy, è utile ricordare inoltre che – previa informazione al lavoratore e senza il suo consenso – il datore di lavoro può trattare i dati presenti nel certificato, relativi alle condanne penali e ai reati, in quanto il trattamento è reso necessario nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, come stabilito ex articolo 6, Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Circa le sanzioni applicabili ai datori di lavoro che non si attengono a questa procedura, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 967 del 17 giugno 2021.

L’Ispettorato ha chiarito che, nel caso in cui il datore di lavoro assuma “contestualmente” più lavoratori in violazione dell’obbligo di acquisizione del casellario giudiziale per chi lavora a contatto con minori, la sanzione va irrogata una sola volta e la pluralità di lavoratori coinvolti può rilevare solo come elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione.

Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo in questione infine è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo che va da 10.000 a 15.000 euro.

Per saperne di più sugli obblighi e sulle sanzioni applicabili ai datori di lavoro che non richiedono il casellario giudiziale per i lavori a contatto con minori, scrivi a Diego Albergoni, diego.albergoni@millergroup.it, Consulente del Lavoro e Co-Founder di Miller Group.

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