Green pass in azienda: gli obblighi del datore di lavoro

In questo articolo approfondiamo i chiarimenti che la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha fornito in merito all’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass nelle aziende.

Con l’approfondimento del 6 agosto 2021 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha preso in esame gli obblighi per clienti e dipendenti e le azioni che, il datore di lavoro, deve effettuare per quanto riguarda l’obbligo di Green Pass per accedere ad eventi e luoghi aperti al pubblico.

Secondo il decreto legge approvato il 23 luglio – che ha inserito l’obbligo di tale certificazione per accedere ad alcune attività – e la successiva modifica approvata recentemente dalla Commissione Affari Sociali, per i lavoratori non vi è obbligo di presentare il Green Pass, così come per le aziende non vi è obbligo di richiederlo.

Il datore di lavoro, infatti, non può̀ né imporre la somministrazione del vaccino né effettuare test sierologici o tamponi molecolari, bensì può richiedere ai lavoratori il rispetto scrupoloso dei protocolli anti-contagio aziendali, che prevedono l’utilizzo di dispositivi di sicurezza e di tutte le ulteriori misure anti-contagio adottate dalle aziende (mascherina, gel lavamani ecc.).

La Fondazione Studi ha tuttavia specificato che il datore di lavoro deve però assicurare che i dipendenti “non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” e nell’affidare i compiti ai lavoratori deve essere tenuto conto “delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”.

Si segnala tuttavia che il concetto di idoneità alla mansione è strettamente legato alle attività di sorveglianza sanitaria, così come previsto dall’art. 41 D.Lgs. n. 81/2008, pertanto solo il medico competente può definire idoneo o meno un lavoratore, anche nel contesto emergenziale attuale.

Ciò implica che il datore di lavoro non potrà liberamente sospendere un lavoratore perché non è munito di Green Pass, ma sarà eventualmente il medico del lavoro a definire idoneo o meno il lavoratore, senza specificare al datore le motivazioni dell’eventuale inidoneità parziale o assoluta.

Circa invece l’opportunità di aggiornamento dei protocolli aziendali anti-contagio, si evince che sarà necessario procedere con l’aggiornamento solo nel caso in cui il datore di lavoro, sentito il parere del medico competente e su base volontaria, decida di introdurre test sierologici e/o tamponi molecolari in azienda per i lavoratori.

Nei settori soggetti all’obbligo normativo, quali ad esempio servizi di ristorazione, parchi divertimento, ecc., il controllo sul Green Pass degli utenti potrà̀ essere svolto potenzialmente da tutti i lavoratori in azienda, sia che si tratti di soci/titolari che di lavoratori dipendenti; tuttavia, soltanto i lavoratori che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro potranno procedere con i controlli.

Questo implica che la nomina dovrà̀ essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta gestione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché eventualmente anche da un’attività̀ di formazione a carattere pratico.

Per ulteriori informazioni sugli aspetti pratici del Green Pass in azienda, scrivi a Diego Albergoni, Co-Founder e Consulente del Lavoro di Miller Group.

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