Fringe benefit: con il Decreto Agosto raddoppia il limite di esenzione fiscale

Con il Decreto Agosto è raddoppiato il limite esentasse per il fringe benefit, che passa da 258 € a 516 € solo per l’anno 2020. Tutti i dettagli nell’articolo.

Soltanto per il periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (art. 51, co. 3 TUIR) è elevato da euro 258,23 ad euro 516,46.

È quanto emerge dalla lettura dell’articolo 112 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), in vigore dal 15 agosto 2020, con il quale sono state introdotte una serie di misure volte a rilanciare e sostenere l’economia del Paese, non solo per il tramite di erogazione di contributi e finanziamenti, ma anche attraverso la previsione di alcuni interventi di carattere fiscale.

Cosa sono i Fringe Benefits

Ai sensi dell’articolo 51 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è dato dalla sommatoria di somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

I Fringe Benefit rappresentano un’eccezione alla disciplina generale in tema di imponibilità fiscale e contributiva: si tratta infatti di una tipologia di retribuzione cd. “in natura” che, a seconda della tipologia, può essere assoggettata a regole fiscali e previdenziali differenti.

In termini operativi, ai lavoratori dipendenti possono essere infatti erogati i beni e servizi di varia natura (dal buono spesa al rimborso degli interessi passivi del mutuo, dal corso di lingua all’auto ad uso promiscuo) diversi dalle somme in denaro con un regime di parziale o totale esenzione fiscale e contributiva.

Nello specifico il recente intervento del legislatore ha ad oggetto i beni e servizi erogati in natura (buoni spesa, buoni carburante), i quali nel regime ordinario non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente sino alla soglia annuale di euro 253,23.

Si precisa che nel caso in cui l’importo ecceda detta soglia – come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 22 ottobre 2008 n. 59 – lo stesso concorrere integralmente alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.

Inoltre, stante il dettato legislativo:

a) la suddetta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, non essendo invece prevista per quelle in denaro;

b) concorrono al raggiungimento di tale soglia tutti i fringe benefit concessi al lavoratore (ad esempio, il valore del buono spesa si cumula con il valore dell’auto concessa in uso promiscuo)

c) ai fini della quantificazione della soglia di esenzione si deve tener conto di tutti i fringe benefit percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta;

Novità del decreto Agosto

Anche in considerazione dell’attuale contingenza economico-sanitaria, il decreto Agosto ha aumentato per il solo periodo d’imposta 2020, l’ordinaria soglia di euro 258,23, raddoppiandola ad euro 516,46.

Pertanto, ciò in termini operativi vuol dire, che solo per l’anno 2020 (si ricorda che ai fini della quantificazione del reddito di lavoro dipendente vale il principio di cassa “allargata”, ossia concorrono a formare lo stesso le somme ed i valori erogati ai dipendenti dall’1° gennaio dell’anno X e fino al 12 gennaio dell’anno X+1) il datore di lavoro può erogare ai dipendenti beni e servizi alle seguenti condizioni:

  1. se l’ammontare degli stessi non supera euro 516,46, essi non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente;
  2. se l’ammontare degli stessi supera euro 516,46, essi concorreranno integralmente alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non soltanto per la quota eccedente detta soglia.

La verifica della soglia di esenzione va effettuata con riferimento a tutti i benefit erogati al dipendente nel periodo d’imposta. Qualora tale valore complessivo sia superiore al limite di legge, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

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