Contratto di apprendistato: benefici e sanzioni per il datore di lavoro

L’apprendistato è uno degli strumenti esistenti più efficienti, pensati per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Infatti, prevede una serie di agevolazioni economiche per i datori di lavoro che ne fanno ricorso. Tali benefici si traducono in:

  • Decontribuzione, con aliquote contributive ridotte.
  • Deducibilità del costo dalla base imponibile IRAP.
  • Facoltà di inquadrare il lavoratore, a fini retributivi, fino a due categorie più basse.
  • Possibilità di escludere l’apprendista dal conteggio dei limiti previsti per il calcolo di particolari istituti di legge, come ad esempio i limiti sull’obbligo di inserimento di lavoratori disabili.

In capo al datore di lavoro vige l’obbligo di redigere il Piano Formativo Individuale, all’interno del quale viene specificato e definito il percorso formativo, finalizzato al conseguimento da parte dell’apprendista di una qualificazione professionalizzante al termine del percorso formativo, secondo le prescrizioni del CCNL.

Con la sentenza n. 5375/2018, la Corte di Cassazione stabilisce che «L’attività di insegnamento da parte del datore costituisce un elemento essenziale e indefettibile dell’apprendistato facendo parte della causa negoziale».

Cosa accede se il datore di lavoro non rispetta il percorso formativo previsto dal Piano formativo individuale?

Qualora il datore di lavoro non adempisse all’obbligo di formazione, impedendo l’effettivo conseguimento della formazione necessaria per raggiungere la qualifica prevista dal Piano Formativo, sarebbe tenuto al versamento della differenza contributiva tra la somma versata e quella dovuta. A determinare la somma dovuta, è il livello di inquadramento che il lavoratore avrebbe raggiunto al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.

Gli ispettori del lavoro consentono, nel caso in cui il contratto di apprendistato fosse ancora in essere, di non incorrere nella sanzione, ma di recuperare il debito formativo in un tempo congruo con la modifica del piano formativo individuale.

Solo l’ispettore del lavoro, previa valutazione della sussistenza dell’inadempienza da parte del datore di lavoro, può rendere attuativa la disposizione sanzionatoria. Inoltre, sta all’ispettore valutare se esistono le tempistiche utili per recuperare il debito formativo, in base alla durata del contratto (3 o 5 anni) e a che punto di tale percorso il lavoratore è arrivato.

Per il datore di lavoro, la mancata ottemperanza alla disposizione, fa decadere i benefici economici del contratto di apprendistato che diventa di fatto un contatto a tempo indeterminato, e lo obbliga inoltre ad una sanzione che va da 515 a 2.580 euro.

Per maggiori informazioni sui contratti di apprendistato, scrivi a Diego Albergoni, Consulente del Lavoro presso Miller & Partners: diego.albergoni@millergroup.it

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