Bonus formazione 4.0 prorogato anche per il 2020

Buone notizie per le aziende interessate a sviluppare percorsi di innovazione: il disegno di legge di Bilancio 2020 proroga anche per il prossimo anno il bonus formazione 4.0.

Si tratta cosi del III° anno di validità del credito d’imposta che sarà applicabile alle attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Le attività di formazione ammissibili al beneficio dovranno essere orientate ai seguenti ambiti tecnologici:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali (ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese potranno essere individuate con successivi provvedimenti).

Le attività formative potranno interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:

  • vendita e marketing;
  • informatica e tecniche;
  • tecnologie di produzione (per ognuna di queste 3 categorie, nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018 vengono elencati i settori – in totale sono 106 voci – nei quali svolgere la formazione).

Come specificato dal MISE nella circolare n. 412088 del 3.12.2018, sono ammissibili anche le attività organizzate e svolte, in tutto o in parte, in modalità “e-learning.

Lo svolgimento delle attività di formazione agevolate dovrà espressamente disciplinato dai contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il deposito potrà avvenire anche successivamente allo svolgimento delle attività formative (comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020).

A ciascun dipendente, dovrà essere rilasciata l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Viene confermata la struttura modulare del bonus in funzione alla dimensione, nello specifico il credito di imposta sarà pari al:

  • 50% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000 €, per le piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000 €, per le medie;
  • imprese;
  • 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 200.000 €, per le grandi imprese.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili saranno quelle relative al costo aziendale del personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili riferito alle ore o alle giornate di formazione.

Sono eleggibili anche eventuali spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato (anche a tempo determinato ed inclusi gli apprendisti), mentre per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Certificazione dei costi

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa dovranno risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, tale certificazione andrà rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 200 del 20 giugno 2019, non potrà beneficiare di tale credito d’imposta sulle spese di certificazione contabile la società a responsabilità limitata soggetta all’obbligo di revisione legale dei conti per superamento dei limiti dimensionali dell’articolo 2477, comma 3, lettera c), del codice civile.

Obblighi

Come espressamente previsto dal decreto attuativo 22 giugno 2018, oltre alla certificazione, le imprese beneficiarie saranno tenute a conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, che dovrà essere predisposta dal dipendente che ha partecipato alle attività come docente o tutor o dal responsabile aziendale della formazione, nell’ipotesi di attività formative organizzate all’interno dell’impresa, ovvero, se le attività sono state commissionate a soggetti esterni all’impresa, dal soggetto formatore esterno – l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus, anche in relazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno;
  • al credito di imposta si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate (codice tributo “6897”, istituito con la risoluzione 6/E/2019).

Per maggiori informazioni scriveteci: paola.gatti@millergroup.it

Condividi l'articolo

Condividi l'articolo

SUPPORTO ALLE IMPRESE

COME POSSIAMO ESSERTI D'AIUTO?

Inviaci un'email