Bonus di ricerca e sviluppo 2019: requisiti necessari per ottenerlo

Il Bonus ricerca e sviluppo 2019 è un’agevolazione fiscale rivolta alle imprese e società di qualsiasi forma giuridica che fanno investimenti in attività di ricerca e sviluppo introdotto dal decreto Destinazione Italia e poi modificata dalla scorsa legge di stabilità.

Con il decreto Dignità, il bonus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 ma scende dal 50% al 25% mentre rimane al 50% solo per alcune tipologie di spese ammesse, specificate più avanti.

Che cos’è

Si tratta di un’agevolazione fiscale introdotta dal decreto Destinazione Italia, art. 3 del DI 145/2013 successivamente modificato e riscritto dalla Legge di Stabilità 2015, legge 190/2014.

Il bonus ricerca e sviluppo 2019 è un credito d’imposta per le imprese e società che investono fino ad un massimo di 20 milioni di euro nelle attività di sviluppo e ricerca dagli anni 2017 al 2020, il credito matura solo nell’anno in cui sono sostenute le spese.

A chi è rivolto

Spetta a tutte le imprese di qualsiasi ordine giuridico, a prescindere dal settore economico in cui operano e dal regime contabile fiscale che hanno adottato.

Il bonus sviluppo e ricerca, grazie alla legge di Bilancio 2017, spetta ora anche alle imprese non residenti ma con stabili organizzazioni in Italia, in caso di stipula dei contratti con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Ue, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo in Stati white list, con i quali è possibile lo scambio di informazioni.

Si può godere del credito d’imposta solo in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività in ricerca e sviluppo e previa certificazione del credito.

I requisiti: quando e quanto si può ottenere?

Il bonus consiste nella possibilità per le imprese, che hanno investito nel settore della ricerca e dello sviluppo, negli anni dal 2017 al 2020, al fine di aumentare l’innovazione e la loro competitività, un credito d’imposta ricerca e sviluppo, le cui modalità di riconoscimento sono sancite dal comma 1, articolo 3, del DI 145/2013 e confermate dall’articolo 5 del DM del 27 maggio 2015.

Requisiti e condizioni

Il bonus viene rilasciato a ciascun beneficiario, per ogni anno, fino all’importo massimo di 5 ML di euro, con le seguenti condizioni:

  • una spesa di almeno 30 mila euro, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, per ciascun anno di imposta;
  • questa spesa deve essere di tipo incrementale e cioè che ecceda la media degli stessi investimenti effettuati dall’impresa nei 3 anni precedenti e a quello in corso.

Per tutte le nuove imprese che hanno aperto l’attività da meno di 3 anni, il calcolo della media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai fini di riconoscimento del bonus fiscale, è quella relativa alle spese effettuate a partire dal periodo di imposta in cui sono state costituite.

A quanto ammonta?

La misura dell’agevolazione prevede due differenti aliquote di credito d’imposta ricerca e sviluppo, in funzione delle diverse tipologie di spese, che sono state oggetto di modifica da parte del decreto Dignità, nel quale è stato infatti escluso.

Cosi per i beni immateriali anche in licenza d’uso, connessi ad organizzazioni all’interno del gruppo societario, relativi a competenze tecniche e private industriali.

La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 14 luglio2018.

La misura dell’agevolazione dal 2019 prevede 2 differenti aliquote di credito d’imposta ricerca e sviluppo, in funzione delle diverse tipologie di spese, che sono state oggetto di modifica da parte del Decreto Dignità:

  1. nella misura del 25% (dimezzato rispetto alla precedente normativa) per:
  2. personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo contributo;
  3. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a due mila euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  4. contratti stipulati con imprese standard che non rientrano nella classificazione di PMI innovative e di start up innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente;
  5. competenze tecniche e privative industriali (brevetti) relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
  6. materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (nuova spesa introdotta nel 2019). L’impresa può decidere di non sfruttare questa nuova spesa ammissibile nel caso in cui l’inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.
  • Nella misura del 50% per:
  • personale dipendente di un rapporto subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta;
  • contratti stipulati con imprese residenti rientrantinelladefinizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo d’impresa committente.

Le imprese devono utilizzare le vecchie regole per i calcoli relativi all’esercizio 2018, mentre le nuove sono utili per programmare l’attività del 2019.

Quali attività rientrano nel credito d’imposta?

Le attività di ricerca e sviluppo che rientrano nel bonus, e per le quali spetta il credito di imposta, secondo quanto disposto da Decreto Destinazione Italia, sono:

  • lavori sperimentali o teorici;
  • ricerca pianificata o indagini critiche, valide per la messa a punto di nuovi prodotti, servizi o indagini critiche, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, servizi o sistemi, o per il miglioramento di prodotti esistenti;
  • acquisizione, combinazione e utilizzo delle conoscenze di natura scientifica, tecnologica e commerciale;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, né industriali e né per finalità commerciali;
  • spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo sono agevolabili, anche i lavoratori non sono “altamente qualificati”.

Non rientrano nelle spese di attività di ricerca e sviluppo, e per cui non sono ammesse al beneficio:

  • modifiche ordinarie o periodiche effettuate su prodotti;
  • linee di produzione;
  • processi di fabbricazione;
  • servizi esistenti anche se rappresentano dei miglioramenti.

Le spese agevolabili ammesse dal Bonus

Le spese, ammesse dal bonus, sono i costi sostenuti dall’impresa, direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.

Nello specifico:

  • e non impiegato in attività di ricerca e sviluppo, compresi di retribuzione lorda e contributi obbligatori (il personale deve essere in possesso di un titolo di dottore di ricerca, di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico, scientifico, o iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, e sia assunto come dipendente dell’impresa in qualità di impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a patto però che la propria attività, venga svolta all’interno dell’impresa stessa);
  • : costo unitario non inferiore a 2 mila euro IVA inclusa. Questi beni devono essere di proprietà dell’impresa o utilizzare dalla stessa, oppure, se acquisiti tramite locazione finanziaria vanno inseriti anche i canoni di affitto nel limite dell’importo deducibile, se invece la locazione non è finanziaria, si tiene conto del costo storico riportato nel contratto o dichiarato dal locatore;

I contratti di ricerca extra muros, per essere ammessi al beneficio, devono essere stipulati con imprese italiane o residenti in uno stato UE, o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo;

  • industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche se esterna.

Infine, solo per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, sono ammissibili i costi sostenuti per la certificazione contabile, nel limite di 5 mila euro.

Per avere maggiori informazioni sul Bonus di ricerca e sviluppo 2019 e come ottenerlo, scrivete a paola.gatti@millergroup.it

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