Approfondimento: certificato Antipedofilia, quando vi è l’obbligo di richiederlo

Determinate attività lavorative richiedono un contatto diretto con minori, per questa ragione risulta obbligo per il datore di lavoro, richiedere il certificato antipedofilia, che attesti l’idoneità del soggetto allo svolgimento dell’attività professionale.

L’articolo 2, D.Lgs. 39/2014, prevede infatti l’obbligo per il datore di lavoro che intenda impiegare al lavoro soggetti per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di richiedere al lavoratore il casellario penale, nel quale si riportino, se esistenti, i reati di:

  • prostituzione minorile,
  • pornografia minorile,
  • detenzione di materiale pornografico,
  • iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile,
  • adescamento di minori.

Tale normativa nasce per uniformare l’ordinamento nazionale con quanto definito a livello europeo dalla Direttiva 2011/93/UE, il cui scopo è evitare il reiteramento, interdicendo gli autori di reati sessuali nei confronti di minori, in via temporanea o permanente, in tutte quelle attività professionali in cui vi siano contatti regolari e diretti con minori.

Quando vi è l’obbligo richiedere il certificato antipedofilia?

In conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare 9/2014, il certificato dovrà essere richiesto, prima di effettuare l’assunzione, ovvero nella misura in cui, venuto a scadenza il contratto, il datore di lavoro stipuli un nuovo contratto con lo stesso prestatore, per tutti quei rapporti di lavoro costituiti dal 6 aprile 2014, data di entrata in vigore del provvedimento. Pertanto, non dovrà essere richiesto per i lavoratori assunti in azienda, prima di quella data.

I lavori per i quali sussiste l’obbligo di richiedere il certificato, sono tutti quelli in cui il contatto diretto con i minori costituisce l’attività principale. A titolo di mero esempio si citano gli insegnanti di scuole, i conducenti di scuolabus, gli animatori turistici per bambini (miniclub, babysitting..), gli istruttori sportivi per ragazzi e bambini, il personale addetto alla somministrazione diretta di pasti in mense scolastiche, etc..

Quale tipologia di rapporto lavorativo rientra nella fattispecie?

Tra le tipologie contrattuali non vi sono solo quelle riferite al lavoro subordinato. Infatti, è obbligo richiedere il certificato anche per le attività di natura autonoma che riguardino contatti continuativi con minori, tra queste anche collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni con Partita Iva e prestazioni occasionali.  

Trattamento dati e Privacy

Previa informazione al lavoratore e senza il suo consenso, il datore di lavoro può trattare i dati presenti nel certificato, relativi alle condanne penali e ai reati, in quanto il trattamento è reso necessario nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, come stabilito ex articolo 6, Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Come si richiede il certificato antipedofilia?

Il certificato antipedofilia va richiesto dal datore di lavoro o da un suo delegato (modello 5), attraverso la compilazione del modulo preposto (modello 3BIS) e, presentando un documento in corso di validità, all’ufficio locale del casellario presso la Procura della Repubblica. Inoltre, Il certificato ha una validità di sei mesi dalla sua emissione. Come è evidenziato sul sito del Ministero della giustizia, in attesa del rilascio del certificato, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore.

Se il datore di lavoro non adempie all’obbligo di richiesta del certificato, può incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 10.000 a 15.000 euro, oppure nella sanzione ridotta, che comporta il pagamento di 5.000 euro entro 60 giorni dalla notifica dell’illecito.

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